La scelta del materiale, del tipo di trattamento, dei caratteri, dei colori e delle vernici da utilizzare nella produzione di etichette per confezioni di prodotti alimentari, deve essere valutata in base al prodotto contenuto nella confezione da etichettare, alla conservazione del prodotto ed alle condizioni alle quali sarà esposta l’etichetta una volta applicata, oltre che naturalmente all’immagine dell’azienda e del prodotto.
L’etichetta è sempre più importante per far prendere decisioni consapevoli al consumatore finale, e può essere cruciale nell’orientare gli acquisti. Riporta una serie di informazioni, obbligatorie per legge, importanti per tutelare la salute e per avere parametri di valutazione uniformi.
Nell’ambito delle etichette sulle carni ad esempio, l’Unione Europea prevede l’indicazione dei paesi di provenienza per tutti i tipi di carni in commercio. L’obiettivo è consentire ai consumatori un acquisto consapevole e un’informazione chiara e priva di dubbi.
Le informazioni contenute su questi prodotti alimentari dovranno essere sempre chiare e nitide, pertanto gli inchiostri e le carte utilizzate dovranno resistere all’umidità, al contatto con materiali oleosi, a temperature estreme. È noto che il calore, l’umidità e il freddo possono influire sulle prestazioni e sulla durata dell’etichetta. Il materiale dell’etichetta scelto, quindi, dipenderà in parte dalle condizioni in cui il prodotto si troverà nel corso del suo ciclo di vita.
Le informazioni da inserire sulle etichette degli alimenti preimballati sono disciplinate dalla normativa europea, Regolamento UE 1169/2011.
Questa normativa si applica a tutti gli operatori del settore e in tutte le fasi della catena alimentare, quando l’alimento è destinato al consumatore finale, portando vantaggi sia alle aziende del settore che al consumatore finale stesso e facilitano il raggiungimento dei 4 principali obiettivi dell’UE:
- garantire un elevato grado di protezione dei consumatori
- garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani
- assicurare il diritto all’informazione sugli alimenti consumati
- permettere ai consumatori di compiere scelte consapevoli relative agli alimenti ed evitare pratiche che possano indurli in errore
Secondo questo Regolamento, le informazioni da includere nelle etichette dei prodotti alimentari sono:
- denominazione dell’alimento
- elenco e quantità degli ingredienti
- indicazione di qualsiasi sostanza che provochi allergie o intolleranze
- quantità netta dell’alimento
- termine minimo di conservazione o la data di scadenza
- condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego
- nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile del prodotto e della sua sicurezza
- paese di origine o luogo di provenienza, quando previsto
- istruzioni per l’uso, nei casi in cui sono necessarie per un uso adeguato dell’alimento
- titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono un quantitativo di alcol in volume maggiore dell’1,2%
- dichiarazione nutrizionale
Etichettatura degli alimenti sfusi o preincartati
Queste tipologie di alimenti non rientrano nella definizione di “preimballati” data dal Reg. UE 1169/2011.
Gli alimenti commercializzati sfusi ossia venduti senza alcuna confezione come frutta, verdura, pasticceria o preincartati, cioè confezionati sul luogo di vendita al momento dell’acquisto, come pane, formaggi, carne e salumi al taglio, sono soggetti a regole di etichettatura meno restrittive rispetto a quelle dei prodotti preconfezionati o preimballati, descritti precedentemente.
Questo accade perché oltre a garantire l’informazione e la tutela del consumatore, è necessario anche facilitare le operazioni di vendita.
Perciò, le indicazioni obbligatorie da inserire in etichetta per queste due tipologie di prodotti sono quelle disciplinate all’art. 44 del Regolamento – per gli alimenti non preimballati – che prevede la sola dichiarazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.
A queste indicazioni di base vanno aggiunte altre informazioni diverse per ogni tipologia di prodotto. Ad esempio la scadenza per le paste fresche, oppure le modalità di conservazione per i prodotti facilmente deperibili.